Art. 5 LFLP Pagamento in contanti

  1. 1 L'assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se:

    a. lascia definitivamente la Svizzera; è fatto salvo l'articolo 25 f ;

    b. comincia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria; o

    c. l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi.

    2 Se l'avente diritto è coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.

    3 Se non è possibile raccogliere il consenso o se il coniuge lo rifiuta senza motivo fondato, può essere adito il tribunale.