Art. 5 LFLP Pagamento in contanti
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1 L'assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se:
a. lascia definitivamente la Svizzera; è fatto salvo l'articolo 25 f ;
b. comincia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria; o
c. l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi.
2 Se l'avente diritto è coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.
3 Se non è possibile raccogliere il consenso o se il coniuge lo rifiuta senza motivo fondato, può essere adito il tribunale.