Contributi

Obbligo contributivo

Gli istituti di previdenza che sottostanno alla Legge sul libero passaggio sono affiliati al Fondo di garanzia e lo finanziano (Art. 57 e 59 della LPP).

Un istituto di previdenza è assoggettato alla Legge sul libero passaggio (LFLP) quando accorda, sulla base delle sue prescrizioni (Regolamento), un diritto alle prestazioni al raggiungimento del limite d’età, in caso di morte o invalidità (caso di previdenza, Art. 1 cpv. 2 della LFLP).

I seguenti istituti devono effettuare i conteggi dei contributi con il Fondo di garanzia:

  • Tutti gli istituti di previdenza registrati in conformità all’art. 48 della LPP (previdenza obbligatoria secondo la LPP).
  • Tutti gli istituti di previdenza non registrati con promessa di prestazioni regolamentari (previdenza puramente extra-obbligatoria).
  • L’istituto di previdenza è soggetto all’obbligo contributivo anche quando le sue prestazioni sono riassicurate presso una compagnia d’assicurazioni e questa eventualmente paga le prestazioni direttamente agli assicurati.
  • Si ha una promessa di prestazioni regolamentari non solo quando esiste un Regolamento in senso formale. Una tale promessa esiste anche nel caso in cui si sia in presenza di una prassi generalizzata in forza di decisioni del competente comitato di fondazione o di una decisione senza riserve riguardante prestazioni periodiche (rendite) assegnate a tempo indeterminato.
  • Le prestazioni puramente facoltative non devono essere conteggiate con il Fondo di garanzia. Una prestazione di rendita è facoltativa solo nel caso in cui sia stata decisa con una corrispondente riserva e può perciò essere nuovamente bloccata in ogni momento.
  • Non ha invece un ruolo decisivo, nella risposta sul quesito dell’obbligo di contribuzione di un istituto di previdenza, il modo di finanziamento delle prestazioni. Questo può anche essere puramente padronale.
  • Non ha alcuna importanza anche se vengono corrisposti (ancora) dei contributi. Ecco perché, per esempio, anche dei rapporti previdenziali risalenti a prima del 1985 e che con l’introduzione della LPP non sono più stati continuati (inattivati), sono soggetti all’obbligo di conteggio.
  • Per eventuali domande riguardanti l’obbligo di conteggio con il Fondo di garanzia, vi preghiamo di rivolgervi all’Ufficio di direzione.

Tassi di premio

Conteggio relativo ai contributi

Informazioni generali

Il formulario „Avviso / Conteggio relativo ai contributi“ del Fondo di garanzia ha due parti:

  • la parte A riguarda i contributi per i sussidi e va compilato soltanto dagli istituti di previdenza registrati in conformità a quanto previsto dall’art. 48 della LPP.
  • la parte B va invece compilata da tutti gli istituti di previdenza.

Durante l’allestimento del conteggio tenete presenti i seguenti punti:

  • Il termine per l’invio del conteggio e il pagamento del contributo è il 30 giugno dell’anno successivo.
  • Le richieste di estensione del termine vanno presentate in tempo utile e per iscritto (proroga del termine al massimo fino alla fine dell’anno successivo).
  • Le fondazioni di maggiori dimensioni sono invitate a versare entro il 30 giugno un acconto nel quadro del contributo previsto (solo se il formulario del conteggio perviene in ritardo).
  • Conformemente all’art. 52a della LPP, l’Ufficio di revisione designato della fondazione deve controfirmare il formulario del conteggio. Non sono sufficienti le conferme di uffici di revisione terzi.
  • Le correzioni dei contributi per gli anni precedenti (per esempio risultanti da mutazioni con effetto retroattivo), diventano effettivi per i contributi e le prestazioni per i cinque anni precedenti e una differenza di Fr. + / - 5.-- .

Parte A

Parte B

Basi di calcolo

La corretta gestione dei conti di vecchiaia LPP (detto anche conto testimone; qui di seguito denominato conto di vecchiaia) è una condizione fondamentale per potere effettuare senza difficoltà un conteggio con il Fondo di garanzia.

Il conto di vecchiaia deve essere in grado di dare in ogni momento informazioni sui diritti minimi del beneficiario della previdenza previsti dalla legge. Il conto di vecchiaia non ha perciò niente a che fare con i veri e propri diritti assicurativi regolamentari. A meno che l’istituto di previdenza assicuri solo la variante minima della LPP. Anche in questo caso, nel conto di vecchiaia si parla solo di accrediti di vecchiaia LPP.

Per gli accrediti di vecchiaia si tratta quindi dei contributi minimi di risparmio previsti dalla legge, vale a dire il 7/10/15/18% dei salari LPP, a seconda dell’età. Il conto di vecchiaia dà quindi una serie d’informazioni sull’avere di vecchiaia LPP, che è a sua volta composto dagli accrediti di vecchiaia accumulati, dall'interesse minimo previsto dalla legge e dagli eventuali averi di vecchiaia apportati provenienti da casse precedenti. Fin qui per quanto riguarda alcune definizioni. È importante tenere puliti i conti di vecchiaia da contributi pre ed extra-obbligatori. Per questo vi è il conto degli assicurati che deve essere gestito in ogni istituto di previdenza che ha a che fare con prestazioni complementari.

Per il conteggio con il Fondo di garanzia è necessario disporre del valore di tutte le prestazioni di libero passaggio alla fine di un anno di calcolo. Questo valore numerico risulta dal bilancio o dall’allegato al conto annuale. L'istituto di previdenza informa annualmente l'assicurato sulla prestazione d'uscita regolamentare  (art. 24 Legge sul libero passaggio; LFLP).

La somma delle prestazioni di rendita corrisposte può essere desunta dal conto d’esercizio. Per il calcolo del contributo al Fondo di garanzia, questa somma va moltiplicata per dieci per ottenere approssimativamente un valore attuale delle rendite.

 

Conteggio

Tre esempi pratici

(le cifre sono ipotetiche, e anche i valori di base)

Istituti di previdenza aziendale

Istituti di previdenza di più ditte

Istituti di previdenza non registrati