Consoglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione è l’organo superiore del Fondo di garanzia.
È composto da tre rappresentanti dei dipendenti, da tre rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti della pubblica amministrazione e da un membro estraneo a questa cerchia.
Il Consiglio federale nomina i rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro su proposta delle rispettive organizzazioni centrali e i rappresentanti dell’amministrazione pubblica su proposta del Dipartimento federale dell’interno. Il Consiglio federale nomina il nono membro del Consiglio di fondazione su proposta dei membri già eletti (Art. 4 e 5 dell’OFG).

Nel Consiglio di fondazione, organo superiore del Fondo di garanzia, siedono le organizzazioni centrali dei partner sociali, la pubblica amministrazione e un membro neutrale.

Presidente

  • Dr. Edith Siegenthaler, Travail.Suisse

Rappresentanti delle organizzazioni dei dipendenti

  • Roger Bartholdi, Associazione svizzera degli impiegati di banca, Zurigo
  • Dr. Edith Siegenthaler, Travail.Suisse
  • Dr. Gabriela Medici, Unione sindacale svizzera, Berna

Rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro

  • Barbara Zimmermann-Gerster, Unione svizzera degli imprenditori, Berna
  • Christelle Schultz, Fédération des Entreprises Romandes FER, Ginevra
  • Hans-Ulrich Bigler, Unione svizzera arti e mestieri, Berna

Rappresentanti della pubblica amministrazione

  • Pascal Charmillot, Amministrazione cantonale delle finanze del Cantone di Giura, Delémont
  • Daniel Wittwer, Tesoreria federale AFF, Berna

Membro indipendente

  • Prof. Dr. Corinne Widmer Lüchinger, Università di Basilea

Il Consiglio di fondazione adotta tutte le misure necessarie per l’amministrazione e la rappresentanza del Fondo di garanzia LPP:

  • fissa i tassi di premio e li sottopone alla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) per l’approvazione;
  • controlla l’attività dell’Ufficio di Direzione;
  • rappresenta la Fondazione nei confronti dell’autorità di vigilanza e dell’istituto collettore;
  • dà mandato all’Ufficio di Direzione di amministrare e rappresentare il Fondo di garanzia;
  • stipula contratti nell’ambito degli scopi della Fondazione;
  • emana regolamenti;
  • nomina l’Ufficio di revisione e il perito in materia di previdenza professionale nonché gli organi direttivi dell’Ufficio di Direzione;
  • definisce l’organizzazione degli investimenti e la strategia d’investimento a medio e lungo termine;
  • definisce il tasso d’interesse tecnico e le altre basi attuariali;
  • delibera in merito a questioni fondamentali in relazione all’erogazione delle prestazioni e all’interpretazione delle disposizioni del Fondo di garanzia;
  • garantisce la formazione iniziale e la formazione continua dei membri del Consiglio di fondazione;
  • presenta i rapporti annuali e i conti annuali all’autorità di vigilanza;
  • decide in merito al rilascio di consultazioni relative a progetti di legge della Confederazione e a proposte di modifica delle disposizioni giuridiche del Fondo di garanzia.