Il Consiglio di fondazione è l’organo superiore del Fondo di garanzia.
È composto da tre rappresentanti dei dipendenti, da tre rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti della pubblica amministrazione e da un membro estraneo a questa cerchia.
Il Consiglio federale nomina i rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro su proposta delle rispettive organizzazioni centrali e i rappresentanti dell’amministrazione pubblica su proposta del Dipartimento federale dell’interno. Il Consiglio federale nomina il nono membro del Consiglio di fondazione su proposta dei membri già eletti (Art. 4 e 5 dell’OFG).