Obbligo generale di notifica delle persone con averi previdenziali a partire dal 2017

Al 1° gennaio 2017 sono entrate in vigore le nuove disposizioni inerenti alla compensazione della previdenza professionale in caso di divorzio. Secondo l’art. 24a LFLP gli istituti di previdenza e di libero passaggio sono tenuti a notificare all’Ufficio centrale del 2° pilastro nel mese di gennaio i nomi dei titolari degli averi di previdenza gestiti nel dicembre dell’anno precedente. Per quanto concerne la presentazione della prima notifica delle persone con averi previdenziali nel 2017, il Consiglio federale ha prorogato il termine fino al 31 marzo.

Contenuto della notifica

  • Vanno notificati tutti gli assicurati attivi (assicurati con più di un piano di previdenza nello stesso istituto vanno, se possibile, notificati soltanto una volta).
  • Vanno notificati anche tutti gli assicurati con esonero dai contributi, per i quali la decisione sulla rendita è ancora in sospeso.
  • Vanno notificate tutte le persone con prestazioni di libero passaggio non ancora liquidate.
  • Le persone uscite dall’istituto di previdenza prima di dicembre vanno anch’esse notificate nel caso in cui, all’inizio di dicembre, le prestazioni non siano ancora state trasferite ad un nuovo istituto.
  • Vanno notificate all’Ufficio centrale del 2° pilastro anche le persone con degli averi trasmessi erroneamente e depositati a dicembre presso un determinato istituto.
  • Per garantire la completezza delle notifiche, non viene considerata la situazione a fine anno, bensì quella dell’intero mese di dicembre. Ciò significa in particolare, che gli istituti devono annunciare all’Ufficio centrale, in aggiunta, le persone uscite durante il mese di dicembre o alla fine dell’anno, anche nel caso in cui i loro averi siano stati trasferiti al nuovo istituto nel corso di dicembre. Questo fa sì che gli averi trasferiti in tale mese vengano notificati da due diversi istituti. Il legislatore era consapevole che si sarebbero creati dei «doppioni», ma ha ritenuto necessario adottare questo procedimento per ragioni di completezza.
  • Non vi è alcun obbligo di notificare i beneficiari di rendite. Gli istituti che gestiscono solo delle rendite e non hanno da notificare nessuna persona, possono specificarlo sul modulo per la comunicazione della persona di contatto.

Con l’estensione dell’obbligo d’annuncio non cambia il contenuto della notifica. Ai sensi dell’art. 24c LFLP e del nuovo art. 19c cpv. 3 OLP, è necessario comunicare all’Ufficio centrale i seguenti dati:

  1. Cognome e nome dell’assicurato.
  2. Il suo numero d’assicurato AVS.
  3. La sua data di nascita.
  4. Il nome dell’istituto.
  5. Irreperibilità.

Sono considerati averi di previdenza di persone irreperibili, gli averi di persone di cui l’istituto non è a conoscenza dell’indirizzo. Non sono considerati averi di previdenza di persone irreperibili, gli averi di persone con un’assicurazione attiva presso un istituto di previdenza, dato che il contatto è garantito dal datore di lavoro. L’Ufficio centrale necessita i dati relativi all’irreperibilità, per circoscrivere la ricerca degli aventi diritto agli averi dimenticati (art. 24d LFLP). Un avere si considera dimenticato se l’avente diritto, dopo aver raggiunto l’età ordinaria di pensionamento ai sensi della LPP, non lo rivendica in alcun modo. Occorre impedire che eventuali ricerche di indirizzi coinvolgano anche le persone che rimangono assicurate attive presso un istituto di previdenza dopo aver raggiunto l’età ordinaria di pensionamento. Per gli istituti che fino ad oggi non hanno annunciato all’Ufficio centrale averi di previdenza di persone irreperibili, presumiamo senza un’annotazione specifica, che il contatto esista per tutti gli averi che verranno annunciati.

Per attribuire gli averi alle richieste inoltrate dalle persone che cercano averi previdenziali, ci è utile conoscere il sesso o il vecchio numero AVS della persona assicurata. Per questo vi è la possibilità di comunicare le suddette informazioni a titolo facoltativo. Un altro campo consente di fornire ulteriori dati, quali ad esempio il numero di conto o di polizza per gli averi di libero passaggio.

Sono esclusi dall’obbligo di notifica, in particolare, l’importo dell’avere e altre informazioni relative all’assicurazione, come i dati rilevanti nel caso di un divorzio.

Forma della notifica

Il Fondo di garanzia mette a disposizione un apposito portale per la notifica annua. La notifica deve essere effettuata tramite questo portale web a mezzo di una base dati strutturata (formato CSV) o tramite servizio online (formato XML).

Sul portale è presente un modello per la registrazione dei dati. La notifica può essere effettuata unicamente con questa struttura, che contiene anche campi facoltativi come sesso, vecchio numero AVS, contatto e altri dati relativi alla persona assicurata. Se mancano determinate informazioni, è importante che il campo venga lasciato vuoto, affinché si possa mantenere la struttura predefinita. In concreto, la notifica deve essere effettuata nel modo seguente:

L’accesso al portale per le notifiche avviene mediante una procedura di identificazione a due livelli. Dopo il login tramite numero di contratto, il numero dell’istituto di previdenza e la password, viene richiesto di digitare un codice inviato sul cellulare personale via SMS.

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Forma: Registrazione/modifica della persona di contatto per la notifica all'ufficio centrale

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