Gli anni 2020
2024
Il Fondo di garanzia LPP riscuoterà per la prima volta il contributo di vigilanza della Commissione di vigilanza sulle pensioni aziendali e professionali (OPSC) per l'esercizio 2024. Il contributo è finanziato da tutti i fondi pensione soggetti alla LFLP e fa parte dei contributi per le prestazioni in caso di insolvenza e altre prestazioni (art. 16 SFV). A partire da luglio 2024, le casse pensioni possono richiedere informazioni supplementari sui diritti alle prestazioni all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS (UCC) tramite il Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 58a LPP
Gli anni 2000 e 2010
2017
Al 1° gennaio 2017 entrano in vigore le nuove disposizioni inerenti alla compensazione della previdenza professionale in caso di divorzio. Secondo l’art. 24a LFLP gli istituti di previdenza e di libero passaggio sono tenuti a notificare all’Ufficio centrale del 2° pilastro nel mese di gennaio i nomi dei titolari degli averi di previdenza gestiti nel dicembre dell’anno precedente.
2005
Nell'ambito della 1a revisione della LPP viene stabilito che gli averi giacenti presso gli istituti di libero passaggio non ritirati entro 10 anni dopo l'età pensionabile ordinaria vadano trasferiti al Fondo di garanzia. Il Fondo di garanzia utilizza gli averi per finanziare l' Ufficio centrale del 2° pilastro. Un ulteriore compito del Fondo di garanzia prevede l'obbligo d'indennizzare le Casse di compensazione della spese da queste sostenute per i controlli delle adesioni dei datori di lavoro alla LPP.
2002
Il Fondo di garanzia diventa Ufficio di collegamento per il settore della previdenza professionale nel quadro degli accordi bilaterali con gli Stati membri dell’UE e dell’AELS/EFTA (Associazione europea di libero scambio).
2000
Per l’anno 2000 è in vigore per la prima volta il sistema dei contributi introdotto con l’estensione della copertura in caso d’insolvenza, in base al quale effettuano il conteggio dei contributi con il Fondo di garanzia non solo gli istituti di previdenza registrati ma anche tutti quelli soggetti alla Legge sul libero passaggio. Vengono riscossi due contributi separati, con cui ora si tiene conto come base di calcolo oltre che dei salari coordinati anche delle prestazioni d’uscita e delle rendite.
Gli anni novanta
1999
A partire dal 1° maggio 1999, il Fondo di garanzia funge da Ufficio centrale del 2° pilastro.
1998
A causa dell’integrazione delle precedenti associazioni degli istituti di previdenza nell’Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza (ASIP) cambia anche conformemente la composizione dell’Unione per la gestione del Fondo di garanzia LPP. Oltre all’ASIP, continuano a far parte di questa Unione l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA), l’Associazione delle Casse di compensazione professionali e l’Unione delle Banche Cantonali Svizzere.
1998
Il Consiglio federale emana la nuova Ordinanza sul Fondo di garanzia LPP (OFG).
1997
A partire dal 1° gennaio 1997 la copertura in caso d’insolvenza viene estesa alla previdenza extra-obbligatoria (fino ad un limite massimo). Nello stesso tempo viene creata la base legale per garantire le prestazioni a livello di un collettivo di assicurati. Ora il Fondo di garanzia LPP deve coprire anche il deficit generale dell’istituto collettore LPP.
Gli anni ottanta
1989
Il Tribunale federale sostiene, nella sua decisione del 27 gennaio, la prassi del Fondo di garanzia di garantire le prestazioni a livello degli assicurati collettivi, ma ritiene in merito insufficiente la base legale. Stabilisce inoltre che il Fondo di garanzia garantisce le prestazioni e non i contributi: per i contributi di rischio, le spese amministrative, etc., non interviene perciò alcuna garanzia.
1987
Gli istituti di previdenza registrati calcolano per la prima volta i contributi con il Fondo di garanzia. Il tasso di premio è dello 0,2% dei salari coordinati conformemente alla LPP. Nel 1987 vengono erogate per la prima volta le prestazioni in caso d’insolvenza per un ammontare di CHF 34'215.00.
1986
Il Consiglio federale emana l’Ordinanza sull’amministrazione del Fondo di garanzia (OFG 2).
1985
Il Consiglio di fondazione del Fondo di garanzia LPP si dota il 17 maggio di un Regolamento e incarica il 16 dicembre l’Unione per la gestione del Fondo di garanzia LPP di gestire il Fondo di garanzia. L’Unione è costituita dall’Associazione intercantonale per la previdenza professionale, dalla Conferenza degli Amministratori delle Casse Pensione, dall’Associazione svizzera per la previdenza sociale privata, dall’Associazione degli Istituti di previdenza professionali e interprofessionali, dall’Unione svizzera degli assicuratori privati VITA, dall’Associazione delle Casse di compensazione professionali e dall’Unione delle Banche Cantonali Svizzere.
1984
Dopo il mancato accordo tra le organizzazioni centrali sulla soluzione da adottare per il Fondo di garanzia LPP, il Consiglio federale istituisce il 17 dicembre, per mezzo di un’ordinanza (OFG 1), la Fondazione.
1982
Approvazione della LPP, in base alla quale le organizzazioni centrali dei dipendenti e dei datori di lavoro costituiscono la Fondazione Fondo di garanzia LPP amministrata in modo paritetico. I compiti del Fondo di garanzia LPP sono la corresponsione di sussidi a causa della struttura d’età sfavorevole, la garanzia delle prestazioni legali in caso di insolvenza di un istituto di previdenza e l’assunzione delle spese derivanti all’Istituto collettore dall’affiliazione forzata di datori di lavoro.