Prestazioni in caso d’insolvenza

Da quando è stato costituito il Fondo di garanzia con l’entrata in vigore della LPP nel 1985, la garanzia dei diritti degli assicurati si è andata via via sviluppando fino a diventare il suo compito principale.

A partire dal 1997 non vengono più garantitesolo le prestazioni obbligatorie secondo la LPP ma anche i diritti extra-obbligatori fino al limite massimo.

Il Fondo di garanzia garantisce le prestazioni degli assicurati del 2° pilastro in caso d’insolvenza dell’istituto di previdenza o del collettivo di assicurati (affiliazione di un datore di lavoro ad una fondazione collettiva o ad una fondazione comune).

Il richiedente di prestazioni del Fondo di garanzia è l’istituto di previdenza insolvente o il titolare del collettivo di assicurati insolvente.

Istituto di previdenza

Il Fondo di garanzia garantisce le prestazioni degli istituti di previdenza divenuti insolvibili (art. 56 cpv. 1 lettere b. e c. della LPP).

Un istituto di previdenza è considerato insolvibile quando non può fornire le prestazioni legali o regolamentari dovute e si ritiene impossibile un suo risanamento (art. 25 cpv. 1 OFG). Conformemente all’art. 65d cpv. 1 della LPP, l’istituto di previdenza deve provvedere da sé a sanare la copertura insufficiente.

Il risanamento non è più possibile quando è stata aperta contro l’istituto di previdenza una procedura di liquidazione o di fallimento o una procedura analoga (art. 25 cpv. 2 lettera a. OFG). L’autorità di vigilanza decide in merito all’apertura di una procedura di liquidazione e perciò anche sulla possibilità di risanamento. 

Il Fondo di garanzia garantisce i diritti degli assicurati alle prestazioni derivanti dalla previdenza professionale. Non vi è perciò una garanzia per quanto riguarda i contributi eventualmente non versati dal datore di lavoro affiliato.

Sono garantite le prestazioni non coperte dagli attivi dell’istituto di previdenza. Fondi liberi, accantonamenti per misure speciali e altri accantonamenti non più necessari vanno utilizzati a vantaggio della copertura insufficiente. Gli attivi presenti nella fondazione all’atto della liquidazione possono comunque essere utilizzati in primo luogo per le spese di liquidazione.

Sono garantite le prestazioni legali dovute secondo quanto previsto dalla LPP.

Sono garantite anche le prestazioni regolamentari che superano le prestazioni legali, nella misura in cui esse si basino su rapporti di previdenza per il quali è applicabile la Legge sul libero passaggio. Non vi è invece alcuna garanzia per le prestazioni puramente volontarie.

La garanzia delle prestazioni regolamentari prevede un limite massimo (art. 56 cpv. 2 della LPP). Il limite massimo si conforma al salario determinante e perciò al salario assicurato secondo il regolamento. La garanzia è stata fissata ad una volta e mezzo l’importo limite massimo previsto dalla LPP ed è attualmente di CHF 132'300.-- (stato dall’ 01.01.2023).

Se un datore di lavoro dispone di più piani di previdenza (eventualmente anche presso più istituti di previdenza), per determinare il limite massimo si tiene conto di tutti i piani per dipendente.

Se un salario assicurato è superiore al limite massimo, viene ridotto al limite massimo e il conto dell’assicurato viene ricalcolato su questa base. I riscatti e i conferimenti sono garantiti, per quanto fossero possibili sulla base della tabella di riscalto del istituto di previdenza insolvente, tenendo conto del salario determinante secondo il limite massimo.

Le prestazioni di rendita correnti sono garantite fino al 70% del limite massimo.

Le seguenti spese non sono oggetto di una garanzia (elenco non esaustivo):

  • Spese amministrative, interessi di mora e altri interessi (escluso gli interessi dovuti per legge sugli averi di vecchiaia, art. 15 della LPP)
  • Spese di liquidazione
  • Riserve di contributi del datore di lavoro
  • Prestazioni facoltative

Il Fondo di garanzia può, a partire dall’apertura della procedura di liquidazione dell'istituto di previdenza erogare degli anticipi per garantire le prestazioni.

Il Fondo di garanzia fornisce a favore dell'istituto divenuto insolvibile la garanzia a destinazione vincolata. L’amministrazione della liquidazione o del fallimento deve gestire le prestazioni di garanzia separatamente dalla massa fallimentare o in liquidazione. 

Prima di un possibile pagamento, desideriamo poter disporre di un quadro autonomo della situazione finanziaria dell’istituto di previdenza e degli eventi che hanno generato i problemi. Ad una domanda di prestazioni in caso d’insolvenza vanno perciò allegati una serie di atti che documentino questi punti, rispettivamente che diano le relative spiegazioni.

I dati richiesti per il trattamento di una domanda di prestazioni in caso d’insolvenza possono variare da caso a caso. Solitamente i dati da presentare come minimo sono i seguenti:

  • Atto dispositivo di liquidazione dell’autorità di vigilanza (nella misura in cui sia già stato emesso)
  • Statuti / regolamento(i) della fondazione
  • Conti di vecchiaia delle persone assicurate (incl. i dati dei salari AVS)
  • Conti annuali, incl. il rapporto dell’ufficio di revisione per almeno gli ultimi cinque anni precedenti l’apertura della procedura di liquidazione
  • Dati sulla ditta fondatrice
  • Dati sugli investimenti patrimoniali: realizzabilità, motivi che hanno portato all’insufficienza di copertura, etc.
  • Dati sulle misure di risanamento intraprese e verificate
  • Iter pianificato per la liquidazione
  • Altri documenti utili allo scopo 

Collettivo di assicurati

Se ad un istituto di previdenza sono affiliati più datori di lavoro o più associazioni che non hanno fra loro strette relazioni economiche o finanziarie, il Fondo di garanzia garantisce le prestazioni per ogni collettivo di assicurati insolvente (tutti i dipendenti di un datore di lavoro assicurati presso l’istituto di previdenza conformemente al contratto d’affiliazione; cassa pensioni) (art. 56 cpv. 3 unitamente a art. 56 cpv. 1 lettere. b. e c. della LPP).

È considerato insolvibile un collettivo di assicurati che non può fornire le prestazioni legali o regolamentari dovute e per il quale non è più possibile un risanamento (art. 25 cpv. 1 dell’OFG).

Un risanamento di un collettivo di assicurati non è più possibile quando nei confranti del datore di lavoro è stata aperta una procedura di fallimento o una procedura analoga (art. 25 cpv. 2 lettera b. dell’OFG).

Il Fondo di garanzia garantisce i diritti degli assicurati alle prestazioni derivanti dalla previdenza professionale. Non vi è perciò una garanzia per quanto riguarda i contributi non versati dal datore di lavoro.

Sono garantite le prestazioni non coperte dagli attivi del collettivo di assicurati. Fondi liberi, accantonamenti per misure speciali e altre riserve non più necessarie, come le riserve di contributi del datore di lavoro, vanno utilizzati a livello del collettivo di assicurati a vantaggio della copertura insufficiente.

Sono garantite le prestazioni legali dovute secondo quanto previsto dalla LPP.

Sono garantite anche le prestazioni regolamentari che superano le prestazioni legali. La garanzia delle prestazioni regolamentari prevede un limite massimo (art. 56 cpv. 2 della LPP). Il limite massimo si conforma al salario determinante e perciò al salario assicurato secondo il regolamento. La garanzia è stata fissata ad una volta e mezzo l’importo limite massimo previsto dalla LPP ed è attualmente di CHF 132'300.-- (stato dall’01.01.2023).

Se un datore di lavoro dispone di più piani di previdenza (eventualmente anche presso più istituti di previdenza), per determinare il limite massimo si tiene conto di tutti i piani per dipendente.

Se un salario assicurato è superiore al limite massimo, viene ridotto al limite massimo e il conto dell’assicurato viene ricalcolato su questa base.

Le seguenti spese non sono oggetto della garanzia
(elenco non esaustivo): 

  • Spese amministrative, interessi di mora e altri interessi (escluso gli interessi dovuti per legge sugli averi di vecchiaia, art. 15 della  LPP)
  • Premi di rischio
  • Riserve di contributi del datore di lavoro
  • Prestazioni facoltative

Il Fondo di garanzia può, a partire dall’apertura della procedura di liquidazione forzata nei confronti del datore di lavoro, erogare degli anticipi per garantire le prestazioni.

Le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia in caso di insolvenza di una cassa pensioni affiliata sono degli anticipi e hanno carattere provvisorio (DTF 132 V 127 consid. 4). Nonstante il pagamento anticipato, gli istituti di previdenza sono tenuti a insinuare nel fallimento del datore di lavoro i loro crediti e a informare il Fondo di garanzia in merito ad eventuali pagamenti di dividendi avvenuti successivamente.

Per maggiori informazioni si prega di consultare la seguente nota informativa: Anticipi del Fondo di garanzia LPP e dividendi fallimentari nota informativa [PDF].

Il pagamento della garanzia delle prestazioni legali e regolamentari dovute va richiesto al Fondo di garanzia per mezzo di un'insinuazione del credito. La richiesta deve essere accompagnata dai seguenti documenti giustificativi:

  • Documentazione attestante lo stato d’insolvenza sopravvenuto del datore di lavoro come, per esempio, copia del Foglio ufficiale di commercio, della pubblicazione dell’apertura del fallimento.
  • Contratto di affiliazione e/o regolamento di previdenza.
  • Conti di vecchiaia aggiornati degli assicurati.
  • Conto corrente dei contributi.
  • Dati sugli eventuali findi liberi e sugli accantonamenti e riserve non più necessari per il collettivo di assicurati.
  • Se disponibili, il bilancio e il conto economico degli ultimi anni del collettivo di assicurati.
  • Altre documentazioni utili allo scopo.