Da quando è stato costituito il Fondo di garanzia con l’entrata in vigore della LPP nel 1985, la garanzia dei diritti degli assicurati si è andata via via sviluppando fino a diventare il suo compito principale.
A partire dal 1997 non vengono più garantitesolo le prestazioni obbligatorie secondo la LPP ma anche i diritti extra-obbligatori fino al limite massimo.
Il Fondo di garanzia garantisce le prestazioni degli assicurati del 2° pilastro in caso d’insolvenza dell’istituto di previdenza o del collettivo di assicurati (affiliazione di un datore di lavoro ad una fondazione collettiva o ad una fondazione comune).
Il richiedente di prestazioni del Fondo di garanzia è l’istituto di previdenza insolvente o il titolare del collettivo di assicurati insolvente.
Istituto di previdenza
Il Fondo di garanzia garantisce le prestazioni degli istituti di previdenza divenuti insolvibili (art. 56 cpv. 1 lettere b. e c. della LPP).
Collettivo di assicurati
Se ad un istituto di previdenza sono affiliati più datori di lavoro o più associazioni che non hanno fra loro strette relazioni economiche o finanziarie, il Fondo di garanzia garantisce le prestazioni per ogni collettivo di assicurati insolvente (tutti i dipendenti di un datore di lavoro assicurati presso l’istituto di previdenza conformemente al contratto d’affiliazione; cassa pensioni) (art. 56 cpv. 3 unitamente a art. 56 cpv. 1 lettere. b. e c. della LPP).