Glossario

A–C

  • I contributi minimi fissati per legge che gli assicurati e i datori di lavoro devono versare per le prestazioni di vecchiaia.
  • Anno civile per il quale va effettuato il conteggio con il Fondo di garanzia.
  • È necessario solo il conteggio sulla parte attiva del conto di vecchiaia (p.es. invalido al 50% = metà salario meno metà della detrazione di coordinamento; Art. 59 della LPP).
  • Non sono soggetti al Fondo di garanzia.
  • È costituito dagli accrediti di vecchiaia e dalle prestazioni di libero passaggio apportate, compreso gli interessi.
  • Fornisce informazioni sui diritti minimi che per legge spettano agli assicurati.

D-P

  • Si intende l’azienda, non la persona (vedi lavoratori indipendenti).
  • Attuazione della LPP presso più di un istituto di previdenza registrato.
  • La fondazione iscritta nel Registro per la previdenza professionale al fine di ottemperare a quanto previsto dalla LPP (conformemente all’Art. 48 della LPP), risp. un istituto di previdenza con prestazioni regolamentari assoggettato alla Legge sul libero passaggio (LFLP). Tali istituti di previdenza sono automaticamente affiliati al Fondo di garanzia LPP (Art. 57 della LFLP).
  • Il singolo assicurato affiliato ad un istituto comune che svolge un’attività lavorativa per conto proprio o anche il datore di lavoro in una ditta individuale che si co-assicura presso lo stesso istituto di previdenza dei suoi dipendenti.
  • Il totale delle prestazioni calcolate in conformità alla LFLP Art. 15 (Diritti dell’assicurato nel sistema del primato dei contributi), Art. 16 (Diritti dell’assicurato nel sistema del primato delle prestazioni), risp. Art. 17 (Importo minimo all’atto dell’uscita dall’istituto di previdenza), al giorno di riferimento 31.12. dell’anno di calcolo.  

R–Z

  • Il totale di tutte le rendite pagate nell’anno di calcolo, così come figurano nel conto d’esercizio al giorno di riferimento del 31.12. dell’anno di calcolo. L'instituto di previdenza informa annualmente l' assicurato sulla prestazione d'uscita regolamentare secondo l'articolo 2.
  • I salari AVS fino al limite massimo meno la detrazione di coordinamento del relativo anno di calcolo (Art. 8 della LPP), e solo per gli assicurati con un’età superiore ai 25 anni previsti dalla LPP e solo per il tempo durante il quale fanno parte dell’istituto di previdenza (Art. 59 della LPP).

  • La differenza spettante all’istituto di previdenza tra il 14% dei salari coordinati e gli effettivi accrediti di vecchiaia LPP, nella misura in cui questi ammontino a più del 14% ( Art. 58 cpv. 1 e 2 LPP).
  • L’Ufficio di controllo dell’istituto di previdenza previsto dall’Art. 53 della LPP e riconosciuto dal Consiglio federale.