Basi legali
Le disposizioni concernenti il Fondo di garanzia sono reperibili in primo luogo nella LPP, quelle concernenti l’Ufficio centrale del 2° pilastro nella Legge sul libero passaggio e nell’Ordinanza sul libero passaggio. Nell’Ordinanza sul Fondo di garanzia LPP sono fissati più in dettaglio l’organizzazione e i compiti del Fondo.
LPP
Le disposizioni fondamentali concernenti il Fondo di garanzia si trovano negli Art. 54 - 59 della LPP.
Capitolo 1: Titolari
Capitolo 2: Fondo di garanzia
- Art. 56 Compiti
- Art. 56a Regresso e rimborso
- Art. 57 Affiliazione al Fondo di garanzia
- Art. 58 Sovvenzioni in caso di sfavorevole struttura d’età
- Art. 58a Scambio di informazioni tra gli istituti di previdenza e l’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS
- Art. 59 Finanziamento
Raccolta sistematica del diritto federale:
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) del 25 giugno 1982; RS 83140
Ordinanza FG
L’Ordinanza sul Fondo di garanzia LPP regola il finanziamento del Fondo di garanzia (il sistema dei contributi) e la rivendicazione delle prestazioni.
La Raccolta sistematica del diritto federale: