Art. 25 f Restrizioni applicabili al pagamento in contanti
1 L'assicurato non può esigere il pagamento in contanti, secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera a, dell'avere di vecchiaia accumulato sino al momento dell'uscita dall'istituto di previdenza secondo l'articolo 15 LPP fintanto che:
a. è affiliato obbligatoriamente a un'assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali di uno Stato membro della CE;
b. è affiliato obbligatoriamente a un'assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali islandesi o norvegesi ;
c. risiede nel Liechtenstein.
2 Il capoverso 1 lettera a entra in vigore cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione.
3 Il capoverso 1 lettera b entra in vigore cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo AELS emendato.