Il 1° luglio 2024 sono entrate in vigore le nuove disposizioni sullo scambio di informazioni tra gli istituti di previdenza e l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS (UCC). Il nuovo art. 58a LPP stabilisce che, per determinare il diritto a prestazioni dei beneficiari di rendite, gli istituti di previdenza possono presentare richieste all’UCC tramite l’Ufficio centrale del 2° pilastro. Questa opzione di richiesta sostituisce principalmente la possibilità di richiedere informazioni sui beneficiari di rendita all’UCC via e-mail utilizzando un file Excel protetto da password.
Le attuali possibilità per gli istituti del 2° pilastro di contattare direttamente l’UCC per quanto riguarda il numero AVS e la prova di esistenza in vita (UPIViewer e UPIServices) saranno mantenute invariate.
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