Il 1° luglio 2024 sono entrate in vigore le nuove disposizioni sullo scambio di informazioni tra gli istituti di previdenza e l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS (UCC). Il nuovo art. 58a LPP stabilisce che, per determinare il diritto a prestazioni dei beneficiari di rendite, gli istituti di previdenza possono presentare richieste all’UCC tramite l’Ufficio centrale del 2° pilastro. Questa opzione di richiesta sostituisce principalmente la possibilità di richiedere informazioni sui beneficiari di rendita all’UCC via e-mail utilizzando un file Excel protetto da password.
L’UCC dispone delle informazioni di cui all'art. 58a LPP solo per le persone per le quali versa direttamente una rendita (principalmente pensionati all'estero). Per tutte le altre persone, le informazioni in possesso dell’UCC si limitano alla cassa di compensazione AVS responsabile del pagamento della pensione e all'eventuale data di decesso.
Le attuali possibilità per gli istituti del 2° pilastro di contattare direttamente l’UCC per quanto riguarda il numero AVS e la prova di esistenza in vita (UPIViewer e UPIServices) saranno mantenute invariate.
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