Compiti del Fondo di garanzia secondo l’Art. 56 della LPP
Nell’art. 56 della LPP, al Fondo di garanzia sono affidati i seguenti compiti:
- Corresponsione di sussidi agli istituti di previdenza a cui sono affiliati datori di lavoro con una struttura d’età sfavorevole (lettera a).
- Garanzia delle prestazioni regolamentari e delle prestazioni previste dalla legge di istituti di previdenza divenuti insolvibili (lettere b e c).
- Garanzia delle prestazioni legali in caso di averi dimenticati giacenti presso gli istituti di previdenza posti in liquidazione (lettera b).
- Indennizzo dell’istituto collettore per le spese insorte in seguito alla sua attività giusto l’Art. 11 spv. 3bis e 60 cpv. 2 della LPP e l’Art. 4 cpv. 2 della Legge sul libero passaggio (LFLP) del 17 dicembre 1993 e che non possono essere addossate a chi le ha causate (lettera d).
- Copertura, in caso di liquidazione totale o parziale durante i cinque anni che seguono l’entrata in vigore della Legge sul libero passaggio del 17 dicembre 1993, degli ammanchi di capitale di copertura degli istituti di previdenza risultanti dall’applicazione di questa legge (lettera e).
- Attuazione dell’Ufficio centrale 2° pilastro (lettera f).
- Ufficio di collegamento con gli Stati membri dell’Unione Europea e dell’Associazione europea di libero scambio AELS/EFTA (lettera g).
- Indenizzo delle casse di compensazione dell'AVS per i controlli sull'affiliazione die datori di lavoro (lettera h).