Obbligo di contribuzione

Parte B

 

  • Al punto 3.1 (parte B del formulario di conteggio) va tenuto conto della somma dei diritti di tutti gli assicurati attivi (capitale di copertura, risp. di risparmio, non delle prestazioni di libero passaggio effettivamente pagate nel corso di un anno di conto).
    In caso di cambio dell’istituzione di previdenza alla fine dell'anno le prestazioni d’uscita per l’anno in corso devono essere dichiarate ancora dalla vecchia istituzione, anche se gli averi di vecchiaia sono stati già trasferiti alla nuova istituzione prima del 31.12.
  • Per le persone che dopo l'uscita dall'assicurazione obbligatoria si assicurano volontariamente in base all'art. 47a LPP, gli averi di risparmio riportati fino al pensionamento devono essere inclusi nella parte B al punto 3.1.
  • Al punto 3.2 va riportato l’avere di vecchiaia secondo il conto testimone conforme allaLPP degli assicurati attivi. Questo punto corrisponde alla cifra da indicare nella statistica delle casse pensioni dell’Ufficio federale di statistica sotto la rubrica, punto B41.
  • Nel punto 3.3 rientrano tutti i tipi di prestazioni di rendita (di vecchiaia, decesso, invalidità e pensionamento anticipato) incl. la compensazione del rincaro. Sono soggette all’obbligo contributivo anche le prestazioni di rendita corrisposte tramite una compagnia d'assicurazione. Nel caso in cui i contributi siano già stati conteggiati dall’istituto del assicuratore, questo va menzionato specificando l’istituto e il numero di contratto.
  • Al punto 3.4 va ora riportato il grado di copertura e al punto 3.5 il tasso d'interesse tecnico. Entrambi i valori vanno indicati anche nell'allegato del conto annuale di un istituto di previdenza (grado di copertura: punto 5.9; tasso d'interesse tecnico: punto 5.6). Per il grado di copertura secondo l'art. 44 OPP2 nell'allegato dell'Ordinanza OPP2 viene riportata la formula per il calcolo. Il tasso d'interesse tecnico (chiamato anche interesse o saggio d'interesse) è necessario per il calcolo attuariale dei capitali previdenziali dei pensionati.
  • Nel caso in cui all’interno dell’istituto di previdenza non vengano gestiti assicurati attivi, il formulario va completato con l’annotazione dell’affiliazione ad un istituto collettivo o comune e nello stesso tempo va confermato che tramite l’istituto non vengono pagate prestazioni di rendita nell’anno di conto e che alla fine dell’anno di conto non vengono neppure gestiti capitali di assicurati.