Obbligo contributivo

Parte A

 

  • Nella parte A, accanto alla somma dei salari coordinati pro rata (punto 1.1) deve essere assolutamente indicata la somma degli accrediti di vecchiaia (punto 2.4.), anche se non viene effettuato alcun calcolo dei sussidi.
  • Persone singole assicurate devono essere prese in considerazione nella parte A e specialmente per il conteggio dei sussidi, se si tratta di persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente che per almeno sei mesi sono state soggette all’assicurazione obbligatoria, e che immediatamente dopo questo periodo si sono assicurate volontariamente (art. 58 cpv. 5 LPP).
  • Le assicurazioni volontarie (nuove o già esistenti) ai sensi dell'arte 47 LPP di persone senza attività lucrativa (interruzione del lavoro, disoccupazione, pensionamento anticipato mediante FAR, ecc.) non devono essere prese in considerazione.
  • Persone singole che lavorano presso un datore di lavoro non affiliato all’istituzione di previdenza devono essere prese in considerazione nella parte A, devono essere però dedotte dal conteggio delle sovvenzioni (punto 2.2.1. e 2.5.1.)
  • Le persone che si assicurano volontariamente sulla base dell'art. 47a LPP dopo aver lasciato l'assicurazione obbligatoria non devono essere prese in considerazione nella parte A.
  • Là dove viene attivato un sussidio per struttura d’età sfavorevole, va presentata una lista dei datori di lavoro aventi diritto ai sussidi.
  • Un sussidio può essere fatto valere solo se riferito a tutti i dipendenti di un datore di lavoro assicurati conformemente alla LPP . Se per un datore di lavoro esistono nell'ambito della LPP più piani assicurativi, il diritto al sussidio va stabilito sul totale di tutti i piani.
  • Se presso un datore di lavoro sussistono contratti d’affiliazione per la LPP presso più istituti di previdenza, per tale affiliazione dovranno essere indicati i valori numerici ai punti 2.2.1 e 2.5.1. L’istituto di previdenza compila per il datore di lavoro per il quale ricorre tale fattispecie il formulario verde FG 3. Il datore di lavoro potrà successivamente far valere un eventuale diritto al sussidio per struttura d’età sfavorevole riepilogando il formulario FG 3 degli altri istituti di previdenza nel formulario FG 4 che sarà da lui inoltrato direttamente al Fondo di garanzia.
  • Nella parte A non sono soggette all'obbligo di conteggio (e non hanno neppure diritto ai sussidi) le persone con liberazione da contributi ( casi d'invalidità ). Nella parte B non vanno inclusi al punto 3.1 gli averi di risparmio tenuti nell'ambito della liberazione da contributi. Le rendite versate vanno dichiarate al punto 3.3.