Limitazione del pagamento in contanti dopo la partenza
Una persona che lascia definitivamente la Svizzera per trasferirsi in un Paese dell’UE o dell’AELS e richiede il pagamento in contanti dei propri averi della previdenza professionale deve comprovare di non essere assoggettata all’assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti nel Paese di destinazione.
Il pagamento in contanti degli averi della previdenza non è ammesso, in caso di partenza, in presenza delle seguenti condizioni:
- La partenza è avvenuta dopo il 31 maggio 2007 e
- il pagamento in contanti riguarda gli averi della previdenza minima obbligatoria (LPP) e
- la destinazione è un Paese dell'UE o dell'AELS e
- nel Paese di destinazione la persona interessata è assoggettata all'assicurazione statale obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti.
Le persone che cominciano un'attività lucrativa indipendente in un Paese dell'UE o dell'AELS, non possono chiedere il pagamento in contanti della parte obbligatoria della prestazione di previdenza professionale, se sono soggette all'assicurazione statale obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti.
Se gli averi di previdenza cui ha diritto una persona derivano in parte dalla previdenza obbligatoria e in parte dalla previdenza extraobbligatoria, la restrizione si riferisce unicamente alla prestazione della previdenza obbligatoria. Se una sola delle suddette condizioni non è adempiuta, l'intero avere può essere riscosso in contanti alla partenza per l'estero.
Il pagamento in contanti non è ammesso se un assicurato lascia definitivamente la Svizzera per stabilirsi nel Liechtenstein.
Se il pagamento in contanti non è possibile, l'avere rimane in Svizzera su un conto bloccato (conto di libero passaggio o polizza di libero passaggio). L'avere della previdenza professionale viene pagato all'interessato al compimento dell'età ordinaria di pensionamento o al più presto cinque anni prima. L'avere della previdenza professionale non viene trasferito all'assicurazione sociale estera.
Eccezioni
(L'accertamento da parte del Fondo di garanzia LPP non è necessario)
Il capitale può essere pagato senza accertamento della situazione assicurativa nel Paese di destinazione, purché sia versato come prestazione di vecchiaia. Gli averi su conti o polizze di libero passaggio possono essere riscossi in contanti al più presto cinque anni prima dell’età di riferimento dell’AVS.
Non è previsto l’accertamento da parte del Fondo di garanzia nemmeno per il pagamento degli averi della previdenza professionale che eccedono le prestazioni minime stabilite per legge (i cosiddetti averi extraobbligatori).
Le restrizioni non toccano la possibilità di beneficiare di un prelievo anticipato per l’acquisto di un’abitazione di proprietà, che può essere effettuato senza accertamento da parte del Fondo di garanzia.
In caso di partenza in un Paese al di fuori dell’UE o dell’AELS, non è necessario alcun accertamento della situazione assicurativa da parte del Fondo di garanzia.
Accertamento dell'assoggettamento alle assicurazioni sociali: come procedere?
Il Fondo di garanzia LPP ha concluso con le autorità competenti in materia di assicurazioni sociali di diversi Stati accordi di collaborazione per l'accertamento dell'assoggettamento alle assicurazioni sociali ed ha elaborato i relativi formulari di richiesta.
I compiti dell'Organismo di collegamento
Il diritto UE ripreso nell'ambito dell'accordo sulla libera circolazione delle persone prevede, per gli scambi internazionali tra gli enti assicurativi, i garanti e le persone, degli Organismi di collegamento. Il Fondo di garanzia LPP è l'Organismo di collegamento della Svizzera per il settore della previdenza professionale.
Nella sua veste di Organismo di collegamento, il Fondo di garanzia LPP può operare direttamente con i rispettivi Organismi di collegamento esteri.
Le persone e gli istituti di previdenza professionale possono rivolgersi direttamente o tramite il Fondo di garanzia agli enti assicurativi esteri. Allo stesso modo gli enti assicurativi esteri o le persone possono rivolgersi direttamente o tramite il Fondo di garanzia agli istituti svizzeri di previdenza professionale.
Nella misura in cui si sia già stabilito un contatto tra un ente assicurativo e una persona dimorante in un altro Paese, tutte le varie pratiche continueranno ad essere trattate direttamente tra l'assicurazione e la persona.